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Giurisdizione civile - stati esteri ed enti extraterritoriali - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 34474 del 27/12/2019 (Rv. 656490 - 01)

Lavoratore dipendente di Consolato generale del Perù in Italia - Azione di reintegra - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione - Fondamento - Declaratoria di illegittimità del licenziamento e riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 8 della l. n. 604 del 1966 - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Principio dell'immunità ristretta - Derogabilità convenzionale - Esclusione - Art. 11, par. 2, lett. f) della Convenzione di New York del 2 dicembre 2004, ratificata con legge n. 5 del 2013 - Portata.

Nella controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da un lavoratore dipendente del Consolato generale del Perù in Italia, intesa ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro va esclusa la giurisdizione del giudice italiano, in quanto la domanda in questione è in grado di incidere od interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione, mentre la stessa giurisdizione sussiste con riguardo alla declaratoria di illegittimità del licenziamento e riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 8 della l. n. 604 del 1966, e ciò in applicazione del principio della cd. immunità ristretta, che non è derogabile convenzionalmente, non potendo essere invocato, in senso contrario, il disposto dell'art. 11, par. 2, lett. f), della Convenzione di New York del 2 dicembre 2004, ratificata con legge n. 5 del 2013, che, nel consentire la devoluzione, convenzionale, alla giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato estero (e, dunque, con ampliamento dell'immunità giurisdizionale), non può essere interpretato nel senso - inverso - di introdurre una generale derogabilità, convenzionale, all'immunità medesima.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 34474 del 27/12/2019 (Rv. 656490 - 01)