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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30010 del 19/11/2019 (Rv. 656070 - 01)

Domanda risarcitoria proposta da una banca in amministrazione straordinaria nei confronti dei propri commissari - Diniego di autorizzazione della Banca d'Italia alla proposizione dell'azione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Ragioni.

E' inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione sulla domanda risarcitola proposta da una banca in amministrazione straordinaria nei confronti dei suoi commissari, sul presupposto del diniego di autorizzazione della Banca d'Italia alla proposizione dell'azione, ai sensi dell'art. 72, comma 9, del d.lgs. n. 385 del 1993, atteso, per un verso, che il regolamento preventivo di cui agli artt. 37 e 41 c.p.c. è dato soltanto per le questioni sulla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. o dei giudici speciali o di quello straniero, e considerato, per l'altro, che, ove in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice ordinario debba vagliare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse o si trovi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei suoi poteri, attengono al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario; pertanto, la valutazione degli effetti del diniego di autorizzazione della P.A. alla proposizione di una domanda risarcitoria nell'ambito di un giudizio al quale essa è estranea, non coinvolge la giurisdizione, ma riguarda esclusivamente la proponibilità della domanda, non modificandone l'oggetto, né incidendo sui fatti costitutivi della pretesa.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30010 del 19/11/2019 (Rv. 656070 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041