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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 30007 del 19/11/2019 (Rv. 656067 - 01)

Azione di ripetizione di indebito relativa ad erogazioni pubbliche proposta nelle forme previste dal r.d. n. 639 del 1910 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento

L'azione di ripetizione dell’indebito relativa ad erogazioni pubbliche, avendo come fondamento Soggettiva inesistenza dell'obbligazione adempiuta (senza che assuma alcuna rilevanza lo stato soggettivo dell’”accipiens”) e come obiettivo l'integrale recupero di una attribuzione patrimoniale priva di causa giustificatrice, non può essere ricondotta né ad una azione risarcitoria per responsabilità contabile né ad un'azione in tema di contabilità pubblica, atteso che la prima si fonda sui medesimi elementi costitutivi, sia oggettivi che soggettivi, della responsabilità civile generale e tende al contemperamento del pubblico interesse all'obbligatorietà e integralità del recupero con altri interessi generali, mentre la seconda presuppone la qualificazione pubblica del denaro o del bene oggetto di gestione e la natura pubblica o equiparabile del soggetto beneficiario; pertanto, la relativa domanda, anche quando proposta nelle forme previste dal r.d. n. 639 del 2010, non rientra nella giurisdizione, tanto meno esclusiva, della Corte dei conti, ma resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 30007 del 19/11/2019 (Rv. 656067 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033