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Giurisdizione civile – giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 21607 del 22/08/2019 (Rv. 654843 - 01)

Pretesa di assunzione a seguito di scorrimento della graduatoria - Decisione dell'Amministrazione di coprire solo in parte i posti vacanti in organico - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato; in tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che - diversamente dall'ipotesi in cui si contestino le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria - investe l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 21607 del 22/08/2019 (Rv. 654843 - 01)