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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18081 del 05/07/2019 (Rv. 654443 - 01)

Criterio di collegamento ex art. 21, comma 1, lett. b, punto ii) del Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Sede dell'attività del lavoratore - Interpretazione - Fattispecie.

In tema di giurisdizione, per i contratti individuali di lavoro, qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, l'espressione "sede d'attività" presso la quale egli è stato assunto - che consente, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), sub ii), del Regolamento UE n. 1215/2012 di convenire in giudizio il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata tale sede - attiene all'organizzazione sul territorio del datore di lavoro, mentre la prevalenza dello svolgimento in un determinato ambito territoriale delle prestazioni rese dal lavoratore attiene alle concrete modalità esecutive dell'obbligazione assunta dal lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice italiano in una ipotesi in cui l'attività lavorativa, pur inerendo a diversi paesi del sud Europa, veniva svolta dal lavoratore avendo come punto di riferimento e sede principale il proprio domicilio in Italia, il quale costituiva pertanto sede di lavoro, ossia il luogo prescelto dal datore di lavoro per organizzare la propria attività imprenditoriale che poteva anche divergere sia dal luogo di conclusione del contratto che dall'ambito spaziale di esecuzione delle prestazioni lavorative).

Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18081 del 05/07/2019 (Rv. 654443 - 01)