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Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18265 del 08/07/2019 (Rv. 654583 - 01)

Assegni vitalizi degli ex parlamentari - Controversie relative - Giurisdizione degli organi di autodichia - Difetto di giurisdizione - Configurabilità - Limiti - Carattere oggettivamente giurisdizionale dell'attività - Sussistenza - Conseguenze - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari - istituto riconducibile alla normativa di "diritto singolare" che si riferisce al Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost. - spettano alla cognizione degli organi di autodichia, i quali, pur essendo "interni" all'organo costituzionale di appartenenza ed estranei all'organizzazione della giurisdizione (sicché non rientrano nel novero dei giudici speciali di cui all'art. 102 Cost. e i loro provvedimenti non sono soggetti al sindacato di legittimità previsto dall'art. 111, comma 7, Cost.), tuttavia svolgono un'attività obiettivamente giurisdizionale, che, per un verso, li legittima a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio, mentre, per altro verso, comporta l'ammissibilità di uno strumento di carattere non impugnatorio qual è il regolamento preventivo di giurisdizione, il quale, peraltro, può essere utilizzato dalla stessa parte che ha scelto il giudice solo quando, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, sussista l'eventualità che detto giudice possa declinare la giurisdizione, rendendo inutile l'attività processuale già svolta e frustrando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con cui un ex deputato, in una controversia avente ad oggetto la misura del vitalizio spettantegli, dopo aver adito il Consiglio di Giurisdizione della Camera, aveva chiesto che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che, avuto riguardo all'oggetto della controversia, fosse pacifica l'attribuzione della stessa alla cognizione all'organo di autodichia e che non sussistesse, pertanto, alcun interesse giuridicamente rilevante del ricorrente ad una preventiva soluzione della questione da parte delle Sezioni Unite).

Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18265 del 08/07/2019 (Rv. 654583 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041