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Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Cass. 13664/2019

Area di proprietà di un Comune destinata a distribuzione di carburante - Contratto di locazione - Intimazione di licenza per finita locazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di licenza per finita locazione di un'area appartenente a un Comune, concessa in godimento per lo svolgimento dell'attività di distribuzione di carburanti in forza di un contratto che, per il "nomen iuris" scelto dalle parti e per il suo contenuto, sia riconducibile allo schema del contratto di locazione ad uso commerciale, atteso che, affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. e la sua concessione in godimento possa essere qualificata come concessione contratto, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio.

(Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza di entrambi i requisiti, in quanto la conclusione di un contratto privatistico evidenziava l'assenza di volontà autoritativa del Comune e l’attività di distribuzione di carburanti, in precedenza soggetta a concessione prefettizia, era divenuta, ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. n. 32 del 1998, un'attività liberamente esercitabile sulla base di una semplice autorizzazione comunale, anche su suoli di proprietà privata).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 13664 del 21/05/2019 (Rv. 654030 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 0826 – Patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni