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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria – Cass. 13580/2019

Controversie relative al canone di depurazione delle acque reflue - Giurisdizione del giudice ordinario dal 3 ottobre 2000 - Domanda del fruitore del servizio - Situazione giuridica soggettiva correlata - Individuazione - Criteri.

Le controversie relative al canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue appartengono, "ratione temporis", alla giurisdizione del giudice ordinario, a partire dal 3 ottobre 2000, per effetto dell'innovazione introdotta dall'art. 31, comma 28, della l. n. 448 del 1998 e del differimento della sua iniziale decorrenza (primo gennaio 1999) disposto dall'art. 62 del d.lgs. n. 152 del 1999 (modificato dall'art. 24 del d.lgs. n. 258 del 2000), ciò nondimeno la giurisdizione ordinaria va esclusa se il fruitore del servizio non ha dedotto il suo rapporto di utenza bensì ha investito direttamente scelte discrezionali dell'amministrazione, in particolare contestando l'organizzazione del servizio sotto vari profili; in tal caso non viene censurato "incidenter tantum" il provvedimento amministrativo come illegittimo, chiedendone la disapplicazione ai fini della tutela del diritto soggettivo al pagamento di un canone contrattualmente stabilito, ma vengono contestate in via principale le scelte discrezionali dell'ente, in ordine alla determinazione del canone, facendo valere una situazione giuridica qualificabile come interesse legittimo correlato ad un atto adottato dall'ente territoriale come autorità nell'esercizio di una potestà amministrativa, al di fuori di un rapporto negoziale di tipo paritetico.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13580 del 21/05/2019 (Rv. 654194 - 01)