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Domanda di risarcimento danni - Regolamento CEE n. 44 del 2001 - Criterio di collegamento previsto dall'art. 5, punto 3, in materia di illeciti dolosi e colposi - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7007 del 12/03/2019

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Domanda di risarcimento danni - Regolamento CEE n. 44 del 2001 - Criterio di collegamento previsto dall'art. 5, punto 3, in materia di illeciti dolosi e colposi - Luogo di verificazione dell'evento dannoso - Nozione - Rilevanza dei "danni-conseguenza" - Esclusione - Fondamento.

L'art. 5, punto 3, del regolamento CEE n. 44 del 2001 (reiterativo dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804), che individua il criterio di collegamento per radicare la giurisdizione in materia di illeciti dolosi e colposi nel "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire", va inteso nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza considerazione del danno - conseguenza ovvero del luogo in cui si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione, e ciò al fine di scongiurare la prassi internazionale (cd. "forum shopping") volta a consentire alle parti di incardinare l'azione nel foro ritenuto più conveniente.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7007 del 12/03/2019

Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_386