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Straniero (giurisdizione sullo) - connessione con domanda pendente davanti a giudici italiani - azione di garanzia impropria

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - connessione con domanda pendente davanti a giudici italiani - azione di garanzia impropria - giurisdizione del giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale - sussistenza - estensione al terzo chiamato della domanda originariamente proposta dall’attore contro il convenuto - irrilevanza – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30420 del 23/11/2018

Va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di garanzia impropria formulata, in un giudizio tra parti italiane, dal convenuto della causa principale nei confronti di un soggetto di diritto straniero, atteso che - ai sensi dell'art. 6.2 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con l. n. 804 del 1971 - il garante estero può essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, senza che assumano rilevanza né la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria (salvo l'accertamento sulla non pretestuosità della chiamata, in quanto volta a distogliere il convenuto dal giudice naturale), né l'estensione allo straniero chiamato in garanzia della domanda originariamente proposta dall'attore nei confronti del convenuto italiano, atteso che in tal caso si determina la connessione prevista dall'art. 6.1 della predetta Convenzione, in forza della quale sussiste la giurisdizione del giudice italiano sull'intera causa anche quando uno solo dei convenuti sia domiciliato nel territorio dello Stato.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30420 del 23/11/2018