Skip to main content

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 233 del 10/04/1999

Servitù di passaggio su strada a vantaggio di fondo rustico - Inclusione dei luoghi in zona destinata ad edilizia pubblica - Da parte di piano particolareggiato comunale - Equivalenza a dichiarazione di pubblica utilità - Convenzione fra il comune e una cooperativa edilizia - Concessione per la realizzazione di un complesso immobiliare - Assunzione dell'obbligo di esecuzione di opere di urbanizzazione primaria senza menzione dell'esistenza della servitù e della strada - Affievolimento del diritto soggettivo del privato possessore della servitù - Insussistenza - Costruzione da parte della cooperativa di una nuova strada e ostruzione della vecchia - Azione di reintegrazione del possesso da parte del privato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

Con riferimento ad un'azione possessoria per la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio su una strada interpoderale per l'accesso ad un fondo rustico, proposta da un privato contro una cooperativa edilizia, la quale, nell'ambito di un'opera di urbanizzazione da attuare sulla base di una convenzione stipulata con il comune e di una concessione edilizia rilasciatale per la costruzione di un complesso immobiliare, abbia costruito perpendicolarmente a detta strada una nuova strada, sbarrando il percorso della vecchia ed impedendo così l'esercizio della servitù, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in una situazione in cui, mancando un provvedimento amministrativo di spossessamento, volto all'occupazione legittima della strada gravata dalla servitù, l'operato della cooperativa appare frutto di attività materiale, non essendo stato autorizzato con un provvedimento ad hoc del comune, al quale era stata anzi dalla cooperativa taciuta l'esistenza della strada interpoderale e del diritto di passo su di essa, e dovendosi, inoltre, escludere che l'inclusione dell'immobile gravato della servitù in una zona destinata ad edilizia pubblica, a seguito dell'approvazione di un piano particolareggiato da parte del comune, pur equivalendo tale approvazione a dichiarazione di pubblica utilità, avesse di per sè sola determinato - come sosteneva, invece, la cooperativa - l'affievolimento del diritto soggettivo del privato, in difetto di un decreto di occupazione, giacché il mutamento di destinazione urbanistica dei luoghi, non essendo atto rivolto specificamente ai privati, è inidoneo a giustificare di per sè solo il sacrificio del diritto del privato senza alcun corrispettivo (nella specie le Sezioni Unite hanno anche sottolineato l'irrilevanza, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, dell'eventuale natura di bene demaniale della strada gravata della servitù, posto che l'azione di spoglio, nei rapporti fra privati, è concessa anche rispetto ai beni demaniali).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 233 del 10/04/1999