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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - enti pubblici – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12097 del 19/08/2003

Comune - Servizio pubblico di trasporto - Espletamento mediante gestione diretta in economia - Dipendenti addetti - Rapporto di lavoro - Controversie relative - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - "Ius superveniens" in tema di trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in materia di impiego pubblico c.d. contrattualizzato - Questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 - Ininfluenza.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti addetti ad un servizio pubblico di trasporto ha natura pubblicistica qualora il servizio stesso sia espletato dal Comune non mediante la costituzione di un'azienda speciale, autonoma e distinta rispetto alla propria organizzazione pubblicistica, ma mediante gestione diretta in economia, sicché quei dipendenti vengano ad essere stabilmente inseriti nell'ambito della detta organizzazione. Tale natura pubblicistica del rapporto predetto - la quale non è esclusa dall'assoggettamento del medesimo alla disciplina dei contratti collettivi - comporta che la controversia ad esso relativa sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non rilevando in contrario la norma dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 - che, nel testo sostituito dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, attribuisce all'autorità giudiziaria le controversie relative ai rapporti soggetti alle norme del citato R.D. del 1931 -, atteso che essa, anche alla luce dell'art. 2093, secondo comma, cod. civ., è applicabile sempre che i rapporti predetti, in quanto correlati all'esercizio d'impresa da parte dell'ente pubblico non economico, non costituiscano oggetto di rapporti di pubblico impiego. Nè rileva lo "ius superveniens" che ha trasferito alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di impiego pubblico c.d. contrattualizzato, qualora (come nella fattispecie) la controversia abbia ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego pubblico anteriore al 30 giugno 1998, come espressamente stabilito dall'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 69, comma settimo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), in relazione al quale l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12097 del 19/08/2003