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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 12901 del 24/05/2013

Contratti tra ente pubblico e società private per la realizzazione e gestione di termovalorizzatori finalizzati a risolvere l'emergenza rifiuti - Natura privatistica - Configurabilità - Controversie per responsabilità da inadempimento con le società contraenti - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

L'ente pubblico, che stipuli con società private contratti per la realizzazione e gestione di termovalorizzatori finalizzati a risolvere l'emergenza rifiuti, assume la medesima posizione di un soggetto privato, ponendo in essere atti disciplinati dal codice civile e dalle relative leggi speciali, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, in coerenza ed analogia con i principi comunitari afferenti la costituzione di società da parte delle pubbliche amministrazioni, che non ammettono poteri speciali da parte dell'azionista pubblico, sicché, una volta sorti gli impegni negoziali da essi derivanti, le conseguenti controversie per responsabilità da inadempimento con le società contraenti, riguardando essenzialmente rapporti tra parti paritetiche, e non potendo più spendere o esercitare la P.A. alcun potere di supremazia o di imperio, nemmeno in sede di autotutela, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 12901 del 24/05/2013