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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3057 del 09/02/2009

Istanza di fallimento nei confronti di società con sede in Italia - Successivo trasferimento della sede legale in Stato extracomunitario - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento - Condizioni.

Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia e che, dopo il deposito del predetto atto (costituente l'inizio del procedimento, ex art. 9 legge fall.), abbia trasferito all'estero, in Stato extracomunitario (nella specie, in Angola), la sede legale; in considerazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis", ex art. 5 cod. proc. civ., rileva, infatti, solo il trasferimento avvenuto prima del deposito del ricorso, e sempre che difetti la prova del suo carattere fittizio o strumentale.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3057 del 09/02/2009