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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 307 del 11/01/2005

Ammissibilità - Limiti - Ordinanza del giudice adito affermante la propria giurisdizione - Effetto preclusivo - Esclusione - Fondamento.

La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice adito abbia, con ordinanza, affermato la propria giurisdizione, atteso che tale provvedimento, per sua natura sempre modificabile e revocabile dallo stesso giudice che l'ha emesso, non costituisce la decisione finale del giudizio di primo grado, unico elemento ostativo alla proponibilità del mezzo preventivo.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 307 del 11/01/2005