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Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - pendenza di lite davanti a giudice straniero - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 21108 del 28/11/2012

Sospensione del processo per litispendenza internazionale - Obbligatorietà - Conseguenze - Motivazione specifica circa le ragioni della sospensione - Necessità - Esclusione - Constatazione dei presupposti normativi della sospensione - Sufficienza. 

La sospensione del processo per litispendenza internazionale è obbligatoria, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della legge n. 218 del 1995, a differenza della sospensione per pregiudizialità della causa straniera, che è facoltativa, ai sensi del successivo comma terzo. Ne consegue che, nell'ipotesi di litispendenza internazionale, non è necessaria una motivazione specifica in ordine alle ragioni della disposta sospensione, essendo sufficiente che il giudice dia conto dell'esistenza delle condizioni per essa normativamente previste.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 21108 del 28/11/2012