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giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013

Enti previdenziali pubblici - Dismissione del patrimonio - Vendita di unità immobiliari ad uso residenziale - Diritto di opzione spettante ai conduttori - Prezzo di vendita dell'immobile - Determinazione - Contenuto discrezionale del provvedimento - Sindacato del giudice ordinario - Limiti - Controversia relativa alla non corrispondenza al "prezzo di mercato" come previsto dalla legge - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013

In tema di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici, poiché la quantificazione del prezzo contenuto nell'offerta da effettuarsi al conduttore dell'immobile ad uso residenziale per consentirgli l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 3 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente ulteriormente riformato) è connotata, in ragione delle variabili che la determinano, da discrezionalità pubblicistica, ne è precluso al giudice ordinario un sindacato non circoscritto alla sola sua legittimità, bensì di merito, di tipo sostitutivo delle valutazioni dell'amministrazione, sicché la controversia relativa alla sua non corrispondenza al "prezzo di mercato" come previsto dalla legge, rimanendo nella sfera di determinazione dell'ente pubblico, non integra violazione del diritto soggettivo di opzione del conduttore, ma solo un interesse legittimo alla corretta formazione della volontà dell'amministrazione, spettando alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013