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giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21592 del 08/11/2005

Giudizio a litisconsorzio facoltativo promosso da più attori nei confronti della P.A. - Regolamento proposto solo da alcuni degli attori - Statuizione sulla giurisdizione delle S.U. - Effetti. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21592 del 08/11/2005

In caso di giudizio a litisconsorzio facoltativo promosso da più attori nei confronti della P.A. (nella specie, per l'annullamento di un regolamento regionale relativo agli inquadramenti del personale promosso da organizzazioni sindacali e da alcuni dipendenti, i quali ultimi censuravano anche gli atti di gestione consequenziali), la statuizione sulla giurisdizione può riguardare le sole domande per le quali è stato chiesto il regolamento preventivo (nella specie, i dipendenti, sebbene il contraddittorio fosse stato instaurato anche nei loro confronti non avevano chiesto il regolamento sulle cause da ciascuno promosse).

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21592 del 08/11/2005