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Dedotta applicabilità di diritto straniero – Cass. n. 24408/2021

Fonti del diritto - leggi straniere - Ricorso per cassazione - Dedotta applicabilità di diritto straniero - Indicazione specifica della regola di diritto straniero invocata - Necessità - Conseguenze.

 

Il ricorrente che assume che vi sia stata una violazione di legge, contestando l'avvenuta applicazione del diritto italiano per essere, invece, applicabile il diritto di uno Stato estero, ha l'onere di specificare quale sia almeno la diversa regola o principio del diritto straniero a suo avviso in concreto applicabile, atteso che anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere decisivo, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente; solo dopo che la parte abbia rispettato il suddetto onere, relativamente alle fattispecie interamente regolate dall'art. 14 della l. n. 218 del 1995, sorge l'obbligo del giudice - anche della Corte di cassazione - di ricercare, anche d’ufficio e con ogni mezzo, le norme giuridiche dell'ordinamento straniero che interessano.

Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 24408 del 09/09/2021 (Rv. 662174 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366

 

Corte

Cassazione

24408

2021