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Fonti del diritto - efficacia e limiti della legge nel tempo - "ius superveniens" – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20680 del 13/10/2016

Rapporto previdenziale - Natura di rapporto di durata - Configurabilità - Successione di leggi - Incidenza sulle modalità di erogazione delle prestazioni - Configurabilità - Fattispecie.

Nel corso di un rapporto previdenziale, che è un tipico rapporto di durata, una nuova legge non può incidere negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione previdenziale, sorto sotto il vigore della legge abrogata, ma può disciplinarne gli effetti giuridici che ne derivano, in quanto danno luogo a situazioni che si protraggono nel tempo, regolando diversamente, a partire dalla data della sua entrata in vigore, le modalità di erogazione della prestazione. (Sulla base di tali principi, la S.C. ha ritenuto che un erede non potesse avvalersi dei requisiti più favorevoli, in tema di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia in regime internazionale già percepita dal suo dante causa, vigenti prima della data di proposizione della domanda di totalizzazione dei diversi periodi di iscrizione nelle gestioni pensionistiche italiana ed estera).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20680 del 13/10/2016