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Fonti del diritto - ordine pubblico e buon costume - ordine pubblico internazionale – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10215 del 04/05/2007

Nozione di ordine pubblico ex art. 16 legge n. 218 del 1995 - Portata - Effetti concreti della norma - Rilevanza - Coincidenza con l'ordine pubblico interno - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di licenziamento sulla base di normativa sul licenziamento acausale.

L'ordine pubblico, che, ai sensi dell'art 16 comma 1, n. 218 del 1995, costituisce il limite all'applicabilità della legge straniera in Italia e che si identifica in norme di tutela dei diritti fondamentali, deve essere garantito, in sede di controllo della legittimità dei provvedimenti giudiziari, con riguardo non già all'astratta formulazione della disposizione straniera, bensì "ai suoi effetti", cioè alla concreta applicazione che ne abbia fatto il giudice di merito ed all'effettivo esercizio della sua discrezionalità, vale a dire all'eventuale adeguamento di essa all'ordine pubblico. Detto ordine pubblico non si identifica con quello interno, perché altrimenti le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all'applicazione di norme materiali aventi contenuto simile a quelle italiane, cancellando la diversità tra sistemi giuridici e rendendo inutili le regole del diritto internazionale privato. (Nella specie, relativa al licenziamento da parte di un istituto di credito italiano di una dipendente il cui rapporto di lavoro, svoltosi negli Stati Uniti, era retto dalla legge locale accettata dalle parti, pur prevedendo la norma statunitense il licenziamento "ad nutum", astrattamente in contrasto con l'ordine pubblico, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso tale contrarietà perché il provvedimento era fondato sul difetto di esecuzione della prestazione durato per più mesi, fondamento sufficiente al rispetto dell'ordine pubblico internazionale nella materia lavoristica).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10215 del 04/05/2007