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Circostanze ingeneranti il timore d'insolvenza – Cass. n. 34685/2022

Fidejussione - estinzione - Fideiussione per obbligazioni future - Liberazione della garanzia per concessione di credito al terzo in precarie condizioni patrimoniali - Onere probatorio - Contenuto - Circostanze ingeneranti il timore d'insolvenza - Necessità - Saldo negativo dei conti correnti del terzo - Sufficienza - Esclusione.

 

Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34685 del 24/11/2022 (Rv. 666243 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1956

 

Corte

Cassazione

34685

2022