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Azione di ripetizione nei confronti del creditore – Cass. n. 13418/2022

Fidejussione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Pagamento del fideiussore - Indebito oggettivo - Azione di ripetizione nei confronti del creditore - Esperibilità - Fondamento - Fattispecie.

 

Il fideiussore che effettui un pagamento nei confronti del creditore garantito, rivelatosi non dovuto per inesistenza del sottostante debito, può esercitare nei confronti del creditore l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., attesa la natura generale del rimedio e la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dallo spostamento patrimoniale e dalla mancanza di una legittima "causa solvendi", senza che sia a ciò di ostacolo l'esperibilità dell'azione di regresso nei confronti del debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto i garanti di una società fallita, che avevano eseguito pagamenti in favore della banca creditrice, legittimati ad agire nei confronti di quest'ultima con l'azione di ripetizione di indebito).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13418 del 28/04/2022 (Rv. 664763 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1949, Cod_Civ_art_1950, Cod_Civ_art_1952, Cod_Civ_art_2033

 

Corte

Cassazione

13418

2022