Skip to main content

Fidejussione - estinzione - liberazione del fidejussore per fatto del creditore - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020 (Rv. 657007 - 02)

Semplice inazione del creditore - Insufficienza - Comportamento determinante pregiudizio giuridico - Necessità - Determinazione di mera maggior difficoltà nella realizzazione dei diritti del fideiussore - Irrilevanza.

Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art_ 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art_ 1949 c.c., o di regresso ex art_ 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020 (Rv. 657007 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1949, Cod_Civ_art_1950, Cod_Civ_art_1955, Cod_Civ_art_1957

FIDEJUSSIONE

ESTINZIONE

LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE