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Enti ospedalieri soppressi - Successione del Comune nei rapporti giuridici obbligatori - Cass. n. 24990/2020

Enti pubblici - soppressione ed estinzione - Enti ospedalieri soppressi - Successione del Comune nei rapporti giuridici obbligatori - Sussistenza - Successione della Regione o delle Unità Sanitarie Locali - Esclusione - Fondamento.

In tema di successione tra enti pubblici, la successione universale, con la conseguente legittimazione ad agire, del Comune territorialmente competente nei rapporti obbligatori già facenti capo ai disciolti enti ospedalieri, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978, non è venuta meno in favore della Regione o delle Unità Sanitarie Locali per la sopravvenienza del d.l. 19 settembre 1987, n. 382, conv. dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, che, imputando alla USL di pertinenza i residui debiti degli enti ospedalieri soppressi, opera esclusivamente sul piano organizzatorio interno dei meccanismi di imputazione contabile della posizione passiva, ma non dispone una successione nel debito con effetto per il creditore; né in senso contrario rileva l'art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, nel testo sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1993, che prevede il trasferimento al patrimonio delle Unità Sanitarie Locali o delle Aziende Ospedaliere dei soli beni e attrezzature, ma non anche dei rapporti giuridici obbligatori, già trasferiti ai Comuni, quali successori dei disciolti enti ospedalieri.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24990 del 09/11/2020 (Rv. 659776 - 01)

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