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Enti pubblici - personale degli enti pubblici - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10222 del 28/05/2020 (Rv. 657788 - 01)

Incentivo per la progettazione ex art. 18 della l. n. 109 del 1994 e successive modifiche - Natura - Insorgenza del diritto - Condizioni e limiti - Azione di adempimento - Presupposti - Conclusione del procedimento di liquidazione - Irrilevanza - Fondamento.

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - gratificazioni.

Il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della l. n. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente "ratione temporis", in conseguenza della prestazione dell’attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione. L'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare, divenendo in quel momento il credito esigibile, ai sensi degli artt. 1183 e ss. c.c., in quanto gli atti della predetta procedura non sono costitutivi del diritto, ma hanno la finalità di accertare, in funzione meramente ricognitiva, che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10222 del 28/05/2020 (Rv. 657788 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1183, Cod_Civ_art_1184, Cod_Civ_art_1185