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Enti pubblici - soppressione ed estinzione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 465 del 24/01/1986

Soppressione e messa in liquidazione dell'ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (enalc) - successione a titolo universale della regione - esclusione.*

A seguito della soppressione e messa in liquidazione dell'ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (enalc), deve escludersi il verificarsi di una successione a titolo universale da parte della regione, dato che a questa vengono trasferiti i compiti dell'ente disciolto, e singoli beni mobili ed immobili, ma non anche le strutture organizzative del medesimo, ne' quindi il complesso delle posizioni giuridiche ad esso facenti capo. Pertanto, con riguardo ad un debito dell'enalc derivante da contratto di appalto, la sopravvenienza della suddetta vicenda non comporta un subingresso della regione nella qualità di soggetto obbligato, e quindi passivamente legittimato all'Azione del creditore, che resta esperibile, secondo i principi generali che regolano la messa in liquidazione delle persone giuridiche, nei confronti dell'apposito ufficio presso il ministero del tesoro, cui è affidata la liquidazione dell'ente. ( V 5971/83, mass n 430797; ( V 3850/80, mass n 407700; ( V 104/79, mass n 396172).*

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 465 del 24/01/1986