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enti pubblici - personale degli enti pubblici – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3775 del 09/03/2012

Dipendenti INPS – Pensione integrativa - Computabilità della quota onorari dei funzionari del ramo legale - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3775 del 09/03/2012

In tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell'ente, adottato con delibera del 12 giugno 1970 e successivamente modificato con deliberazione del 30 aprile 1982 del consiglio di amministrazione dell'ente, la quota di onorari corrisposta ai funzionari del ruolo professionale, ramo legale, è compresa nella retribuzione di riferimento ed è computata sulla base dell'importo mensile ottenuto rapportando a mese la media degli importi erogati nel triennio precedente la cessazione del servizio o la data della domanda di riscatto. Difatti, la delibera menzionata, la cui esecutività è conforme all'art. 8, comma 1, della legge 9 marzo 1989 n. 88, dev'essere riconosciuta idonea a integrare le citate disposizioni regolamentari, posto che la previsione di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975 n. 70, di conservazione dei fondi integrativi previdenziali come quello istituito presso l'INPS, sta a indicare che detti fondi non avrebbero potuto essere soppressi o modificati in modo da sovvertirne il contenuto, ma non può essere letta, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, come impeditiva a qualsivoglia intervento, modificativo o integrativo, inerente ad aspetti applicativi delle norme regolamentari esistenti.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3775 del 09/03/2012