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Intervento "ad adiuvandum" – Cass. n. 4227/2021

Elezioni - impugnazioni e ricorsi – procedimento - Giudizio di primo grado - Intervento "ad adiuvandum" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Nell'azione popolare in materia elettorale, è inammissibile l'intervento "ad adiuvandum" del candidato resistente, svolto in primo grado da un terzo elettore, atteso che parti necessarie del giudizio sono soltanto l'elettore e il candidato, oltre al pubblico ministero, né potendo l'azione popolare, per il suo carattere eccezionale, essere piegata a scopi diversi da quello teso al controllo giurisdizionale delle norme in materia di eleggibilità o incompatibilità.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4227 del 17/02/2021 (Rv. 660498 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105