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Elezioni - elettorato - passivo (ineleggibilita') – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18227 del 24/07/2017

Consigliere regionale - Componente del consiglio di amministrazione di ente sottoposto al controllo della regione - Causa di ineleggibilità ex art. 2, comma 1, n. 11, della l. n. 154 del 1981 - Cessazione della causa di ineleggibilità - Decadenza del componente del consiglio - Presa d’atto della decadenza - Necessità - Fondamento.

La causa di ineleggibilità a consigliere regionale prevista dall'art. 2, comma 1, n. 11, della l. n. 154 del 1981, costituita dall'essere componente del consiglio di amministrazione di ente pubblico controllato dalla regione, viene meno, in caso di decadenza dall'incarico (per mancata partecipazione alle sedute del consiglio), soltanto per effetto di una presa d’atto dell’intervenuta cessazione da parte dell'ente ovvero del suo accertamento in sede giurisdizionale prima della presentazione della candidatura, essendo tale causa di ineleggibilità tesa ad evitare situazioni di turbativa o di inquinamento elettorale che potrebbero derivare dall’incarico ricoperto.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18227 del 24/07/2017