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Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggio – Cass. n. 4366/2021

Edilizia popolare ed economica - competenza e giurisdizione - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggio - Revoca per superamento dei limiti di reddito ex l. Regione Campania n. 18 del 1997 - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.

In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della l. n. 205 del 2000, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca dell'assegnazione di alloggio per avere il nucleo familiare dell'assegnatario superato i limiti reddituali, ai sensi della l. Regione Campania n. 18 del 1997, atteso che la posizione dell'assegnatario stesso, rispetto al provvedimento di revoca per tal motivo, è di diritto soggettivo, riguardando il provvedimento un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall'assegnazione.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4366 del 18/02/2021