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Donazione indiretta – Cass. Ord. 15666/2019

Donazione - indiretta - negozio mezzo - Rinuncia ad un diritto - Donazione indiretta - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

La rinuncia a un diritto, se fatta allo scopo di avvantaggiare un terzo, può importare donazione indiretta, purché fra donazione e arricchimento sussista un nesso di causalità diretta. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la rinuncia del "de cuius" a sottoscrivere la quota di aumento del capitale sociale di una s.r.l., seguita dalla concomitante sottoscrizione, da parte del figlio, della quota non sottoscritta dal genitore, costituisse donazione indiretta, atteso che, a seguito della rinuncia del "de cuius", anche gli altri soci avevano avuto analoga possibilità di sottoscrizione).

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15666 del 11/06/2019 (Rv. 654333 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0809