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Donazione - capacita di donare - enti pubblici - spettanza – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 15/07/1964

Causa della donazione - differenze rispetto alle donazioni fatte da privati.*

Nel nostro sistema giuridico in Mancanza di norme contrarie deve ritenersi ammessa la capacita degli enti pubblici di fare donazioni. Caratteristica propria delle donazioni compiute dagli enti pubblici e che i consueti motivi, che formano l'animus donandi e che nelle donazioni fatte da privati si presentano come elementi subiettivi, sono necessariamente in funzione di un interesse pubblico e, cioe, dello officium largamente inteso e non di un puro e semplice beneficium o liberalitas. ( Conf. 1525-62' 422-58' 470-55).*

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 15/07/1964