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Donazione - oggetto - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5068 del 15/03/2016

Donazione di cosa altrui - Donazione di quota di bene errio indiviso - Nullità - Fondamento - Limiti.

La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa erria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante; tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5068 del 15/03/2016