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Divisione ereditaria - fatta del testatore – Cass. n. 3675/2021

Divisione - divisione ereditaria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni - Divisione "regolata" dei beni caduti in successione, ex art. 733 c.c. - Diritti degli eredi - Conseguenze.

Qualora il testatore, ai sensi dell'art. 733 c.c., fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi (ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede), benché venga meno il diritto di costoro di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal "de cuius", secondo quanto previsto dall'art. 727 c.c., permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3675 del 12/02/2021 (Rv. 660317 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0733