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Divisione - Divisione erria - Impugnazione - Rescissione per lesione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1927 del 23/02/1991

Prescrizione - Termine - Sospensione nelle zone terremotate - Condizioni.

Il termine di prescrizione biennale, previsto dall'art. 763 terzo comma cod. civ. per l'azione di rescissione della divisione, che ha natura sostanziale, dato che il suo decorso estingue il relativo diritto, è soggetto a sospensione in relazione agli interventi disposti, per le zone colpite dal terremoto del novembre 1980, dal D.L. 26 novembre 1980 n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980 n. 874, soltanto se abbia scadenza nei periodi espressamente contemplati.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1927 del 23/02/1991