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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti erri - ripartizione tra gli eredi - Equa riparazione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 995 del 24/01/2012

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Credito del "de cuius" fatto valere nei giudizi di merito - Impugnazione da parte soltanto di alcuni eredi - Integrazione del contraddittorio con gli altri coeredi - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, l'avvenuta proposizione del ricorso per cassazione da parte di alcuni soltanto dei soggetti che, in qualità di eredi, avevano agito in sede di merito, non comporta la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, i quali nel giudizio di impugnazione non assumono la veste di litisconsorti necessari. Invero, i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione erria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta sia dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, sia dall'art. 757, il quale, prevedendo che il coerede succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione. Trova, pertanto, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 995 del 24/01/2012