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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'er' - collazione ed imputazione - resa dei conti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20041 del 06/10/2016

Collazione d'immobili - miglioramenti, spese, deterioramenti - Nozione – Mutamento della destinazione urbanistica successivamente all’alienazione del fondo da parte del donatario - Esclusione - Fondamento.

In tema di scioglimento della comunione erria, la collazione per imputazione di un immobile che, successivamente alla sua alienazione da parte del donatario, ma anteriormente all’apertura della successione, abbia subito un incremento di valore per effetto di una destinazione edificatoria insussistente all'atto dell'alienazione suddetta, va eseguita stimando il valore del bene al momento dell’apertura della successione e, dunque, tenendo conto anche di tale sopravvenuta attitudine urbanistica la quale, non dipendendo da un’attività del donatario o del terzo diretta ad incrementare il valore del bene, né essendo correlativa ad un esborso del donatario o all’arricchimento, corrispondente al valore delle opere realizzate, che il terzo abbia voluto porre in essere in favore di quello, non corrisponde alla finalità che sottende il regime dei miglioramenti della res “donata” e, pertanto, non ne condivide la disciplina.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20041 del 06/10/2016