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divisione - divisione giudiziale - operazioni - vendita - di immobili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4499 del 24/02/2011

Divisione immobiliare - Provvedimento del giudice istruttore che dispone la vendita di beni oggetto di pignoramento - Collegamento funzionale col processo esecutivo - Limiti - Fase anteriore alla vendita - Impugnazione esperibile - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4499 del 24/02/2011

In tema di giudizio di divisione immobiliare, qualora durante il suo corso il giudice istruttore disponga, ai sensi dell'art. 788 cod. proc. civ., la vendita di beni immobili già oggetto di pignoramento, la circostanza per cui il giudizio divisorio si collega funzionalmente al procedimento esecutivo non rende per questo applicabili, almeno nella fase anteriore alle operazioni di vendita, i rimedi propri del processo esecutivo, ma sempre e solo quelli del giudizio di divisione; ne consegue che il provvedimento sopra menzionato emesso dal giudice istruttore è soggetto al regime di impugnazione del processo di cognizione, per cui, se di carattere meramente ordinatorio, è revocabile o modificabile con la sentenza di merito e, se risolutivo di controversie nel frattempo insorte, direttamente appellabile, ma insuscettibile di opposizione agli atti esecutivi.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4499 del 24/02/2011