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Indennità di sopraelevazione – Cass. n. 35525/2022

Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) - comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - indennizzo - Indennità di sopraelevazione - Determinazione giudiziale - Efficacia verso i condomini non partecipanti al processo - Esclusione - Fondamento - Partecipazione dei condomini al processo quali litisconsorti facoltativi - Conseguenze.

 

In tema di condominio, la quantificazione, in sede giudiziale, dell'Indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. non fa stato nei confronti dei condomini che non abbiano partecipato al processo, né colui che ha eseguito la sopraelevazione può opporla ai condòmini che non abbiano partecipato al processo, atteso che il diritto di ciascun condomino alla predetta indennità è autonomo e si distingue da quello degli altri sia per "causa petendi" (il diritto di proprietà delle singole unità immobiliari), sia per "petitum" (il "quantum" determinato per ciascuno), mentre la partecipazione di più condomini al medesimo processo rinviene la propria disciplina nel c.d. litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., che lascia impregiudicate le posizioni dei condomini non partecipanti al processo, che non possono vedersi opporre l'indennità così come calcolata, pena la violazione dell'art. 2909 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 35525 del 02/12/2022 (Rv. 666437 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Civ_art_1127, Cod_Civ_art_2909

 

Corte

Cassazione

35525

2022