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Giudicato esterno – Cass. n. 41895/2021

Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Pregiudizialità logica - Nozione - Giudicato esterno - Domanda di parte - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

 

Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico.(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto coperto da giudicato, pur in assenza della relativa eccezione, l'accertamento del contenuto di una convenzione, contenente il richiamo all'art. 2112 c.c., avente per oggetto la garanzia dei lavoratori ad essere riassunti da un Comune).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41895 del 29/12/2021 (Rv. 663372 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Civ_art_2112

 

Corte 

Cassazione

41895

2021