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Riforma in appello della sentenza – Cass. n. 10112/2021

Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Procedimento civile – Riforma in appello della sentenza sull' "an" - Effetti - Caducazione della sentenza sul "quantum" - Limiti - Fattispecie. Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione In genere.

La riforma della pronuncia di condanna decisa dal giudice dell'appello, comporta la caducazione di quella avente ad oggetto la liquidazione del danno, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., soltanto nel caso in cui faccia venir meno ogni fondamento di quest'ultima, sicché ove la condanna al risarcimento sia confermata, anche se per una ragione diversa da quella posta a fondamento della pronuncia riformata, non si determina automaticamente la caducazione della statuizione relativa alla liquidazione del danno, dovendo quest'ultima costituire oggetto di autonoma impugnazione, in mancanza della quale la relativa questione non può essere sollevata in sede di legittimità, risultando definitivamente preclusa dal giudicato interno formatosi in ordine alla misura del risarcimento. (La S.C. ha espresso il principio in una causa per inadempimento all'obbligo di informazione dell'intermediario finanziario, in cui la corte d'appello aveva annullato la decisione di primo grado, che aveva pronunciato la risoluzione del contratto d'investimento, pur confermando la sussistenza dell'inadempimento dell'intermediario, senza pronunciare, in mancanza di una specifica impugnazione, sul riconosciuto diritto al risarcimento del danno in favore dell'investitore).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10112 del 16/04/2021 (Rv. 661267 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_336