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Effetto vincolante del giudicato esterno – Cass. n. 5939/2021

Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Giudicato esterno - Imposte periodiche - Effetto vincolante - Limiti - Fatti con efficacia permanente o pluriennale - Diritto unionale - Obbligo di disapplicazione delle norme su giudicato su medesimo tributo per diverso periodo di imposta - Esclusione - Eccezioni - Fattispecie.

In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata; né il diritto dell'Unione europea, così come costantemente interpretato dalla Corte di Giustizia, impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salvo le ipotesi, assolutamente eccezionali, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario ovvero di contrasto con una decisione definitiva della Commissione europea emessa prima della formazione del giudicato. (Fattispecie relativa ad operazioni imponibili, ai fini IVA, di rifornimento di prodotti petroliferi a bordo di imbarcazione da diporto concessa in locazione - e non in noleggio - pluriennale).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5939 del 04/03/2021 (Rv. 660663 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909