Skip to main content

Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Cass. n. 1586/2020

Rigetto della domanda - Nuovo giudizio - Diversa qualificazione giuridica della domanda ad opera della parte - Giudicato - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie.

COSA GIUDICATA CIVILE

EFFETTI DEL GIUDICATO

 

Il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di una domanda preclude la proposizione in un nuovo giudizio di altra domanda, diversamente qualificata "in iure" ma volta all'ottenimento del medesimo diritto. (Nella fattispecie, la parte aveva richiesto la condanna dello Stato, per inadempimento alle direttive comunitarie, al pagamento della remunerazione della frequenza di corsi di specializzazione in medicina, pretesa ad altro titolo già esercitata e disattesa, per prescrizione, in un precedente giudizio).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1586 del 24/01/2020 (Rv. 656690 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324

corte

cassazione

1586

2020