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Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Cass. n. 33719/2019

Condanna a corrispondere a titolo risarcitorio una somma comprensiva di capitale ed interessi - Effetto dell'impugnazione concernente il solo capitale od i soli interessi sull'intero importo oggetto di condanna - Ricorrenza di tale effetto in caso di procedura di correzione di errore materiale - Esclusione - Fattispecie.

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza – parziale - In genere.

Provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - In genere.

In tema di obbligazioni di valore, la regola per la quale capitale ed interessi compensativi formano un "unicum" inscindibile, con la conseguenza che l'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione del primo rimette in discussione anche quello concernente i secondi e viceversa, non trova applicazione nel diverso caso di correzione di errore materiale della sentenza medesima (nella specie, in ordine all'entità del capitale), poiché il provvedimento di correzione, di natura amministrativa, non produce gli effetti di cui all'art. 336 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33719 del 18/12/2019 (Rv. 656454 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_288, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_336

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2019