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Effetti del giudicato (preclusioni) – Cass. 13152/2019

Processo tributario - Giudicato esterno - Rilevabilità - Effetto preclusivo - Sussistenza - Fattispecie.

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento -disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - rinvio alle norme del codice di procedura civile .

Nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il "petitum" del primo. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che, nell'affermare la legittimità di un avviso di accertamento, ai fini IRPEF, basato sulla natura edificabile di un terreno, aveva trascurato l'effetto preclusivo derivante da altro giudizio ove, con sentenza passata in giudicato, ne era stata esclusa l'edificabilità ai fini dell'imposta di registro).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13152 del 16/05/2019 (Rv. 653736 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2909 – Cosa giudicata

Cod. Proc. Civ. art. 324 – Cosa giudicata formale