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Limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) efficacia riflessa nei confronti di soggetti terzi rispetto al giudizio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5411 del 25/02/2019

Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) efficacia riflessa nei confronti di soggetti terzi rispetto al giudizio - successioni "mortis causa" - disposizioni generali - indegnita' di succedere

La sentenza passata in giudicato, quando contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, può avere efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché titolare di un diritto non autonomo, ma dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a questa. Tale efficacia può essere rimossa attraverso l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudicato formatosi in un precedente processo, ove era stata dichiarata l'indegnità a succedere dell'erede del debitore, avesse un'efficacia riflessa anche nei confronti del creditore del "de cuius" il quale, rimasto estraneo al primo giudizio, aveva convenuto, in seguito, il detto erede per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal defunto).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5411 del 25/02/2019

Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_0463, Cod_Proc_Civ_art_404