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Limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) - Obbligazione solidale ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981

Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) - Obbligazione solidale ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981 – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 303 del 09/01/2019

Giudizio tra il creditore e un condebitore – Sentenza favorevole al secondo - Opponibilità al creditore da parte di altro condebitore - Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione

In tema di solidarietà ai sensi dell'art. 6 l. n. 689 del 1981, in virtù del limite apportato dal comma 2 dell'art. 1306 c.c.al principio enunciato nel comma 1, applicabile anche alle obbligazioni fondate su rapporti giuridici pubblicistici, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali è opponibile al creditore da parte degli altri, ove ad essi favorevole e non fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa, purché essi non abbiano partecipato al relativo giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito ritenendo che non potesse negare il diritto del ricorrente di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta fra l'Amministrazione e il coobbligato in base al rilievo che fra le due cause - quella definita con sentenza passata in giudicato e la presente - non vi fosse litisconsorzio necessario, ma solo facoltativo, mentre avrebbe dovuto verificare se la sentenza passata in giudicato fosse o meno fondata su ragioni personali al coobbligato).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 303 del 09/01/2019