Skip to main content

Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11213 del 16/05/2007

Terzi estranei al processo - Efficacia riflessa del giudicato - Configurabilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie - Decadenza del chiamato con testamento ad accettare l'eredità - Accertamento - Su domanda di alcuni eredi legittimi - Efficacia del giudicato nei confronti dell'erede legittimo non partecipante al giudizio.

Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando contenga (come nel caso) un'affermazione obiettiva di verità (decadenza del chiamato con testamento dal diritto ad accettare l'eredità, pronunciata su domanda di alcuni eredi legittimi) che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, qualora (come nella specie) siffatta efficacia non si risolve in un pregiudizio giuridico, ma addirittura in un beneficio per il terzo estraneo al giudizio (qui, l'altro erede legittimo), non essendo sufficiente l'autonomia del soggetto titolare di una pretesa analoga a quella dei partecipanti al giudizio ad escludere una estensione oggettiva del giudicato (nella fattispecie, ha avuto modo di precisare la S.C., tale autonomia non aveva impedito al soggetto estraneo alla vicenda processuale, ma pur sempre titolare di una pretesa analoga, a far valere in fatto, a proprio favore, in via transattiva - "rinunziando agli effetti di quella sentenza a fronte dell'attribuzione in proprietà di un certo numero di immobili facenti parte dell'asse errio" - la "obiettiva verità" della intervenuta decadenza contenuta nel giudicato formatosi fra altri).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11213 del 16/05/2007