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Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24165 del 25/10/2013

Efficacia del giudicato verso i soggetti rimasti estranei al giudizio - Esclusione - Fondamento - Posizione del terzo quale litisconsorte necessario pretermesso - Irrilevanza.

Dal principio fissato dall'art. 2909 cod. civ., secondo il quale le statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, si evince, "a contrario", che tali statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio, anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24165 del 25/10/2013